Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. I reparti di cui all'art. 5, comma 2, trasmettono al Centro di
Reclutamento, entro  i  termini  e  con  le  modalita'  stabilite  da
quest'ultimo, esclusivamente per i candidati in  servizio  nel  Corpo
della Guardia di finanza risultati  idonei  alla  prova  scritta,  la
seguente documentazione, aggiornata alla data di scadenza del termine
di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione   al   concorso
originale  o  copia  autentica  del  foglio  matricolare  -   sezione
matricola Re.T.L.A. - e della cartella personale della documentazione
caratteristica. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  "Documento  Unico
Matricolare (D.U.M.)", la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento. 
    2. Il Centro di Reclutamento, per gli altri  candidati  risultati
idonei alla suddetta prova, provvede, tramite  i  Comandi  del  Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di  ruolo  nelle  pubbliche  amministrazioni,  copia
integrale dello stato matricolare; 
    c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    3.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  devono
presentare o far pervenire, al Centro di Reclutamento  della  Guardia
di  finanza,  entro  dieci  giorni  dalla   data   di   pubblicazione
dell'avviso, recante l'esito di tale prova, di cui all'art. 14, comma
5, pena la mancata valutazione dei titoli, il prospetto riepilogativo
in allegato 3, unitamente a: 
    a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su  carta
semplice, ovvero le  dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i
titoli preferenziali di cui all'art. 21, comma 4; 
    b) le pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'art. 20; 
    c) la documentazione  probatoria  attestante  il  possesso  degli
altri titoli di merito di cui all'art. 20 indicato nella  domanda  di
partecipazione,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,   nei   casi
previsti dalla legge. 
    Tale documentazione: 
    1) per l'attivita' professionale, deve indicare la  durata  e  la
tipologia di impiego svolto; 
    2) per gli eventuali diplomi di  specializzazione,  dottorati  di
ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici, deve  contenere
ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente  presso
il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e
le materie oggetto degli stessi. 
    4. La documentazione di cui al comma 3 si considera  prodotta  in
tempo utile anche se spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il  timbro
a data dell'ufficio postale accettante. 
    5. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2,  comma  6,  e'
trasmesso al Centro  di  Reclutamento,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica comunicate dallo stesso Centro.