Art. 18 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  allievi   marescialli,   se
provenienti: 
    a) dal ruolo dei sovrintendenti o da  quello  degli  appuntati  e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
    b)  dagli  allievi  carabinieri,  conseguono  la   promozione   a
carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei carabinieri; 
    c) dagli allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
    d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con  il
grado di carabiniere previa rinuncia al grado; 
    e)  dai  militari  dell'Arma  dei  carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono  al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti,  assumendo
quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e  nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
generale dell'Arma dei  carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di allievo. 
    3. I frequentatori del 6°  corso  triennale  allievi  marescialli
saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione,  al  corso  di
laurea previsto  dal  piano  di  studi  della  scuola  marescialli  e
brigadieri. I  frequentatori,  pertanto,  non  dovranno  trovarsi  in
situazioni comunque incompatibili con  l'iscrizione  all'universita',
pena l'esclusione dal corso.