Art. 2 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  sulla  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di  ricusazione
dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della Commissione,  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
Commissari.