Art. 9 
 
           Formulazione ed approvazione della graduatoria 
 
    Espletate le prove d'esame, la Commissione giudicatrice redige la
graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente  del
punteggio complessivo ottenuto dai medesimi. La votazione complessiva
e' determinata sommando alla media dei voti riportati nelle prime due
prove il voto ottenuto nella prova orale. 
    Con  l'osservanza,  a  parita'  di  merito,  delle  norme   sulle
preferenze previste dal precedente articolo,  con  decreto  rettorale
saranno approvati gli atti della selezione nonche' la graduatoria  di
merito  e  dichiarato  il  vincitore,  sotto  condizione   sospensiva
dell'accertamento   dei   requisiti   richiesti   per    l'ammissione
all'impiego. 
    La graduatoria  generale  di  merito,  unitamente  a  quella  del
vincitore,  sotto   condizione   sospensiva   dell'accertamento   dei
requisiti richiesti per l'ammissione  all'impiego,  sara'  pubblicata
sul sito web dell'Universita' degli Studi di Parma, con avviso  sulla
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta pubblicazione. 
    Dal giorno della pubblicazione di  detto  avviso  sulla  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. 
    L'Amministrazione si riserva la  possibilita'  di  utilizzare  la
graduatoria anche per la costituzione di rapporti di lavoro  a  tempo
determinato, entro il rispettivo termine di validita'. 
    La graduatoria e' immediatamente efficace ed e' efficace  per  un
termine di tre anni dalla data della sopracitata pubblicazione, salvo
proroghe disposte ex lege. 
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.