Art. 9 Formulazione ed approvazione della graduatoria Espletate le prove d'esame, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi. La votazione complessiva e' determinata sommando alla media dei voti riportati nelle prime due prove il voto ottenuto nella prova orale. Con l'osservanza, a parita' di merito, delle norme sulle preferenze previste dal precedente articolo, con decreto rettorale saranno approvati gli atti della selezione nonche' la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria generale di merito, unitamente a quella del vincitore, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, sara' pubblicata sul sito web dell'Universita' degli Studi di Parma, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta pubblicazione. Dal giorno della pubblicazione di detto avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. L'Amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzare la graduatoria anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, entro il rispettivo termine di validita'. La graduatoria e' immediatamente efficace ed e' efficace per un termine di tre anni dalla data della sopracitata pubblicazione, salvo proroghe disposte ex lege. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.