Art. 11 
 
     1. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo  ed
e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non  inferiore
a tre e non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile,  stipulato  in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto  del  codice
civile. 
    2. Il contenuto di tale  contratto  ed  il  relativo  trattamento
economico sono stabiliti in base alle vigenti disposizioni statali  e
regionali. 
    3. La carica  di  direttore  generale  e'  incompatibile  con  la
sussistenza di altro rapporto di lavoro,  dipendente  o  autonomo,  e
determina,  per  i  lavoratori   dipendenti,   il   collocamento   in
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.