Art. 7 1. La Regione non assume nessuna responsabilita' in caso di smarrimento di comunicazioni dovuta ad inesatta o mancata indicazione e/o cambiamento di recapito. 2. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda e' esente da autenticazione. 3. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione: a) curriculum professionale del candidato, datato e firmato, redatto secondo il formato europeo, dal quale deve evincersi, in particolare, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi giorno, mese, anno e l'eventuale possesso del certificato di frequenza del corso di formazione di cui all'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; b) schede riassuntive, redatte secondo i modelli allegati n. 1, n. 2 e n.3, attinenti i requisiti per la partecipazione all'avviso (titolo di studio, requisiti formativi e professionali) opportunamente compilati, datati e firmati; c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita', ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. 4. Alla domanda puo' essere allegato qualunque altro documento o titolo ritenuto utile ai fini della propria valutazione. 5. Non verranno ammesse le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.