Art. 7 
 
     1. La Regione non assume  nessuna  responsabilita'  in  caso  di
smarrimento di comunicazioni dovuta ad inesatta o mancata indicazione
e/o cambiamento di recapito. 
    2. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda e'  esente  da
autenticazione. 
    3. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilita',
la seguente documentazione: 
      a) curriculum professionale del candidato,  datato  e  firmato,
redatto secondo il formato europeo,  dal  quale  deve  evincersi,  in
particolare, il possesso dei requisiti previsti dall'art.  3-bis  del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni,
con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli  incarichi
giorno,  mese,  anno  e  l'eventuale  possesso  del  certificato   di
frequenza del corso di formazione di cui all'art. 3-bis, comma 4, del
decreto  legislativo  n.   502/1992   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
      b) schede riassuntive, redatte secondo i modelli allegati n. 1,
n. 2 e n.3, attinenti i requisiti per  la  partecipazione  all'avviso
(titolo   di   studio,   requisiti   formativi    e    professionali)
opportunamente compilati, datati e firmati; 
      c)  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di
identita'  del  sottoscrittore,  in  corso  di  validita',  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 e s.m.i. 
    4. Alla domanda puo' essere allegato qualunque altro documento  o
titolo ritenuto utile ai fini della propria valutazione. 
    5. Non verranno ammesse le domande presentate in  data  anteriore
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.