Art. 8 1. La Regione potra' procedere ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate dai candidati inseriti nell'elenco, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 2. A tal fine nella domanda e negli atti allegati l'aspirante dovra' indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualita' personali dichiarati. 3. Le dichiarazioni inserite nella domanda saranno soggette al disposto dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2005 in caso di dichiarazioni non conformi al vero.