Art. 8 
 
     1. La Regione potra' procedere ad  effettuare  idonei  controlli
sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni  presentate  dai   candidati
inseriti nell'elenco, in attuazione di quanto previsto  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. A tal fine nella domanda e  negli  atti  allegati  l'aspirante
dovra' indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le
aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati  o  a
conoscenza di stati, fatti o qualita' personali dichiarati. 
    3. Le dichiarazioni inserite nella domanda  saranno  soggette  al
disposto  dell'art.  76  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2005 in caso di dichiarazioni non conformi al vero.