Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. I candidati sono, altresi', sottoposti nella stessa sede (Caserma Castrogiovanni di Taranto o Centro di selezione della Marina militare di Ancona), a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) ivi insediata, agli accertamenti attitudinali, concernenti lo svolgimento di una serie di prove (che a seconda del settore d'impiego richiesto possono consistere in test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento quali VFP 1 nella Forza armata e nello specifico settore d'impiego. Tale valutazione sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla base dei punteggi ottenuti ai test. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora il candidato riporti un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive. 4. La commissione comunichera' a ciascun candidato esaminato l'esito degli accertamenti attitudinali mediante il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «idoneo/inidoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx»; «inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare». Ai concorrenti risultati idonei la predetta comunicazione avverra' con le modalita' di cui all'art. 5, comma 1 ovvero mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta stante mediante consegna di copia del relativo verbale. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo e, in caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso. 5. I candidati idonei alla prosecuzione dell'iter concorsuale nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche saranno convocati per essere sottoposti agli accertamenti attitudinali specifici per detto settore d'impiego, secondo le modalita' di cui al presente articolo. I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma inidonei nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP». 6. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 7. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.