Art. 11 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare» entrambe emanate dal Comando scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura; b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area «produttivita' e competenze gestionali»: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali sara' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione tiene conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 3. La commissione assegnera' un punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. 4. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il concorrente riportera' un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. 5. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento»; «inidoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento», con indicazione del motivo. Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 6. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione dell'accertamento attitudinale di tutti i concorrenti, inviera' i relativi verbali alla direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del comando dell'Accademia navale.