Art. 11 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  art.  10,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale consistente  nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  al  fine  di  un
positivo inserimento in Forza  armata  nello  specifico  ruolo.  Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con  riferimento
alla direttiva tecnica  «Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina militare» entrambe emanate dal  Comando  scuole  della  Marina
militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli  accertamenti  -
si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise
negli specifici indicatori attitudinali: 
    a)  area  «stile  di  pensiero»:  analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
    b)  area  «emozioni  e  relazioni»:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
    c) area  «produttivita'  e  competenze  gestionali»:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
    d)  area  «motivazionale»:   bisogni   e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori  attitudinali  sara'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione  tiene  conto
della seguente scala di valori: 
    a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
    b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
    c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
    d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
    e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' un punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale  e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti  dai
diversi momenti valutativi. 
    4.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita'  verra'  espresso
se il concorrente riportera' un  punteggio  di  livello  attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90. 
    5.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
    «idoneo quale Allievo ufficiale Pilota di complemento»; 
    «inidoneo quale Allievo ufficiale  Pilota  di  complemento»,  con
indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    6.  La  commissione,  entro  il  terzo  giorno  dalla   data   di
conclusione dell'accertamento attitudinale di  tutti  i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali alla direzione generale per il  personale
militare  -  I  Reparto  -  1^  Divisione  reclutamento  ufficiali  e
sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del comando dell'Accademia
navale.