Art. 15 
 
                        Svolgimento del corso 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 14 saranno ammessi al corso  di  pilotaggio
aereo   sotto    riserva    dell'accertamento,    anche    successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 5, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio  presso
l'Accademia navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata  entro  la  data  di  prevista  presentazione  al  comando
dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia, 72  -  57127
Livorno - (fax: 0586/238222), il comando  medesimo,  riconosciuta  la
validita' del motivo addotto, potra' concedere un  differimento  alla
data di presentazione  che  in  nessun  caso  sara'  successivo  alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia  e  della  tessera  sanitaria,
nonche' del certificato di  cui  al  precedente  art.  10,  comma  2,
lettera h) allo scopo di evitare iper-immunizzazioni. Se militari  in
servizio dovranno indossare l'uniforme. Gli stessi saranno sottoposti
a visita di incorporamento e  saranno  sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il  servizio  in  patria  e  all'estero.  A  tal  fine,  dovranno
presentare all'atto dell'incorporamento: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  direzione  generale
della sanita' militare, profilassi, recante «Procedure applicative  e
data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi». 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di Allievo ufficiale Pilota di complemento. 
    5. Allo scopo l'Accademia navale, al termine dei  primi  quindici
giorni di corso,  dovra'  fornire  alle  competenti  divisioni  della
direzione generale per il personale militare gli elenchi  dettagliati
degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di  settembre  2016,
si svolgera' con le seguenti modalita', previste  dalla  sezione  II,
capo III, titolo III del libro IV del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi  e  ai  regolamenti
militari, con il grado di  comune  di  2^  Classe  Allievo  ufficiale
Pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere  una
ferma di dodici anni, decorrente  dalla  data  di  inizio  del  corso
suddetto.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio  aereo
e rinviati dall'Accademia navale; 
      b) gli stessi saranno promossi comuni  di  l^  Classe  dopo  un
primo periodo di istruzione della durata di tre mesi  e  Sergenti  di
complemento all'atto del conseguimento  del  brevetto  di  pilota  di
aeroplano; 
      c) al termine dei corsi, i Sergenti di complemento che  avranno
superato le prove prescritte per  il  conferimento  del  brevetto  di
pilota militare e  gli  esami  teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei  ad  assumere  il  grado,  la  nomina   a   Guardiamarina   di
complemento. 
    7. La direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del comando scuole della Marina militare, ha  facolta'  di  espellere
dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza  di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno  ritenuti
non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. 
    I suddetti  frequentatori  perderanno  la  qualifica  di  Allievo
ufficiale Pilota di complemento e saranno prosciolti,  a  cura  della
direzione generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale
contratta all'inizio del corso. 
    Gli allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
Guardiamarina Pilota di complemento, rientreranno nella categoria  di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    Gli allievi che non avranno superato gli  esami  teorici,  o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di  Guardiamarina  di
complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di Sergente di complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    8. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione.