Art. 2 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
    a) hanno compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non  superato
il giorno di compimento del ventitreesimo alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei  limiti
di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione
ai pubblici impieghi non trovano applicazione; 
    b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
    c) hanno una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m.
1,90; 
    d) godono dei diritti civili e politici; 
    e) hanno, se minorenni, il consenso  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore; 
    f) non sono stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   Pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,  per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla   vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    g) non sono stati espulsi da corsi per Allievi ufficiali piloti o
navigatori di una delle Forze armate o dell'Arma  dei  carabinieri  o
dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati inidonei a  proseguire
i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla  navigazione
aerea o per motivi psico-fisici; 
    h) sono in possesso di un diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata  quadriennale
integrato dal corso annuale, previsto  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  per
l'ammissione ai corsi universitari. 
    Sono altresi' ritenuti titoli  di  studio  validi  i  diplomi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguiti  all'estero  e
riconosciuti equipollenti, ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge, a quelli conseguiti  in  Italia.  A  tal  fine  i  concorrenti
dovranno presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di
partecipazione  al  concorso,  una  dichiarazione   di   equipollenza
rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    i) non sono stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
    j) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    k) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Ai fini  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo,  i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di
idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  militare  per
l'ammissione ai corsi  di  pilotaggio  aereo  per  Allievi  ufficiali
piloti di complemento della Marina militare.  Detta  idoneita'  sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi artt. 10, 11 e  12
del presente decreto. 
    3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' le nomine  di  cui
al successivo art. 15, comma 6, lettere  b)  e  c)  sono  subordinate
all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al  corso
di pilotaggio, del possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi  nella  magistratura,  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Guardiamarina pilota di complemento.