Art. 6 
 
        Svolgimento del concorso, spese di viaggio e licenza 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi: 
    a) prova scritta di selezione; 
    b) prove di efficienza fisica; 
    c) prova di lingua inglese; 
    d) accertamenti psico-fisici; 
    e) accertamento attitudinale; 
    f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo; 
    g) valutazione dei titoli. 
    2. Alle fasi di cui al precedente comma 1, lettere  a),  b),  c),
d), e) e f) il concorrente deve esibire la carta d'identita' o  altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e  in  corso  di
validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso con il decreto dirigenziale di cui al  successivo  art.  14,
comma 3 (indicativamente entro il  mese  di  maggio  2016),  tutti  i
concorrenti -compresi quelli  di  sesso  femminile  per  i  quali  la
positivita' del test di gravidanza comportera',  ai  sensi  dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare - dovranno essere risultati idonei in tutte le  prove  e  in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b),  c),  d),
e) e f), nonche' quelle di vitto e alloggio per la  permanenza  nelle
sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    I concorrenti che sono gia' in  servizio  potranno  fruire  della
licenza  straordinaria  per  esami   limitatamente   ai   giorni   di
svolgimento di tali fasi, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio. 
    5.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo.