Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    Per  l'ammissione  alla  procedura  selettiva  e'  richiesto   il
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) titolo di studio: 
        diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado.  Per  i
titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la  dichiarazione
di equipollenza ai sensi della vigente normativa; 
      b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza  di  uno  Stato
membro dell'Unione Europea; 
      c) eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      d) godimento dei diritti civili e politici; 
      e) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo  le
normative vigenti, l'instaurarsi del rapporto di impiego; 
      f) non essere  stato  destituito  o  dispensato  da  precedente
impiego  presso  una   pubblica   amministrazione   per   persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti  per  aver  conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile; 
      g) appartenenza ad una delle categorie  dei  soggetti  indicati
dall'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge 12 marzo 1999
n. 68; 
      h) iscrizione all'elenco dei disabili che risultano disoccupati
di cui all'art. 8 della Legge n. 68/1999. 
    Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7  febbraio  1994,  n.  174,  i
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea debbono: 
      a) possedere tutti i requisiti  richiesti  ai  cittadini  della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; 
      b)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.  La  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  stessi
comportera' l'esclusione dalla selezione  o,  comunque,  dall'accesso
all'impiego. 
    I candidati sono  ammessi  al  concorso  con  riserva.  Ai  sensi
dell'art. 3, 3° comma, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.  487,  modificato
dall'art.  3,  2°  comma,  del  D.P.R.  30  ottobre  1996,  n.   693,
l'esclusione dal concorso per difetto  dei  requisiti  di  ammissione
puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento  motivato  del
Direttore Generale. 
    L'Universita' degli Studi del Molise garantisce  parita'  e  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso  al  lavoro  e  per  il
trattamento sul lavoro ai sensi della L.10 aprile 1991, n. 125.