Art. 7 
 
 
    L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali. 
    Le prove scritte debbono essere svolte nel termine  di  otto  ore
dalla dettatura del tema e consistono: 
      a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura
civile; 
      b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto
civile con riferimento al diritto romano; 
      c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un  tema  di  carattere  teorico,  a   giudizio   della   commissione
esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario; 
      d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di
un  tema  di  carattere  teorico,  a   giudizio   della   commissione
esaminatrice, in diritto e procedura penale. 
    Le prove orali consistono: 
      a)  in  un  esame  sulle  seguenti  materie:  diritto   civile,
procedura civile, diritto del lavoro, legislazione  sociale,  diritto
regionale, diritto delle Comunita' europee, diritto penale, procedura
penale,  diritto  costituzionale,  diritto   ecclesiastico,   diritto
amministrativo, diritto tributario, contabilita'  di  Stato,  diritto
internazionale pubblico e privato e diritto romano; 
      b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale
il cui tema deve essere dato al  candidato  almeno  ventiquattro  ore
prima. 
    Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in  due  giorni
differenti. 
    Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2016, Concorsi  ed  Esami,  4ยช
Serie Speciale, saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora  in  cui
si svolgeranno le prove scritte. 
    Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni  e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede  d'esame  per  sostenere  le  prove
scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato Generale di
disporre  l'esclusione  dei  candidati,  in  qualsiasi  momento   del
procedimento  concorsuale,  ove  venga  accertata  la  mancanza   dei
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    Durante le prove scritte sara' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione di codici, leggi e decreti dello  Stato,  il  Corpus
Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o,  quanto  ai
testi  latini,  con  semplici  annotazioni  relative  a  varianti  di
lezioni. 
    I candidati che  intendano  avvalersi  di  tale  facolta'  devono
consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le  prove  scritte  i
testi da consultare il giorno  precedente  a  quello  d'inizio  delle
prove, secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso  di  cui
al quinto comma del presente articolo. 
    I  predetti  testi  dovranno  riportare  in  modo  leggibile   (a
stampatello), sulla copertina esterna ed  anche  sulla  prima  pagina
interna, le generalita' del candidato. 
    Per essere ammessi a sostenere le prove di  esame  i  concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento  di  riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.