Art. 10 
 
 
                         Lezioni decentrate 
 
 
    Una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo, per agevolare
la partecipazione al corso e preferibilmente nell'ambito  del  modulo
specialistico di cui all'art. 9, comma 6,  puo'  tenersi  presso  gli
Ordini distrettuali, anche con modalita' a distanza. 
    A tal fine, sulla base del numero e della provenienza  geografica
degli iscritti, il Consiglio Nazionale Forense individua le  sedi  di
svolgimento delle lezioni decentrate. 
    Le sedi di svolgimento delle lezioni  decentrate  saranno  scelte
tenendo  conto  dell'esigenza  di  garantire  uniformita'  didattica,
efficienza organizzativa ed  agevolazione  della  partecipazione  dei
candidati anche secondo la loro provenienza geografica. 
    Le sedi individuate e le date delle  lezioni  decentrate  saranno
tempestivamente comunicate agli iscritti. 
    Successivamente,  gli  iscritti  comunicano  il  luogo   in   cui
intendono  frequentare  le  lezioni  decentrate.  Sulla  base   delle
adesioni, sono attivate le singole sedi.