Art. 17 
 
 
                      Norme finali e di rinvio 
 
 
    Per tutto quanto  non  espressamente  disciplinato  nel  presente
bando, si rinvia  alle  norme  stabilite  dal  Regolamento  Consiglio
Nazionale  Forense  n.  1  del  20  novembre  2015,  sui  corsi   per
l'iscrizione all'Albo speciale e alle leggi  vigenti  in  materia  di
ordinamento forense. 
    Resta  impregiudicata  per  il  Consiglio  Nazionale  Forense  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando, di  sospendere  o
rinviare  le  prove  concorsuali,  di  sospendere  l'ammissione   dei
vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili. In tal caso, il  Consiglio  Nazionale
Forense provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso sui
siti istituzionali. 
    Nel caso in  cui  il  Consiglio  Nazionale  Forense  eserciti  la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal  comma  precedente,  non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati  circa  eventuali
spese degli stessi sostenute per  la  partecipazione  alle  selezioni
concorsuali. 
    Il Consiglio Nazionale Forense si riserva altresi', la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso sul sito del Consiglio Nazionale  Forense
e su quello della Scuola  Superiore  dell'Avvocatura  definendone  le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati. 
    Il presente bando sara' acquisito al protocollo.