Art. 3 Commissione La Commissione competente a predisporre e valutare le prove di accesso e' composta da almeno 5 membri, scelti tra membri del Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, e magistrati addetti alla Corte di Cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo. La Commissione e' nominata con successivo provvedimento del Consiglio Nazionale Forense.