Art. 3 
 
 
                             Commissione 
 
 
    La Commissione competente a predisporre e valutare  le  prove  di
accesso e' composta  da  almeno  5  membri,  scelti  tra  membri  del
Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale  per
il  patrocinio  dinanzi  alle  giurisdizioni  superiori,   professori
universitari di ruolo  in  materie  giuridiche,  anche  a  riposo,  e
magistrati addetti alla Corte di Cassazione o al Consiglio di  Stato,
anche a riposo. 
    La Commissione  e'  nominata  con  successivo  provvedimento  del
Consiglio Nazionale Forense.