Art. 6 
 
 
                          Ammessi ai corsi 
 
 
    Con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale  Forense
sono approvati gli atti  concorsuali  e  dichiarati  gli  ammessi  al
corso, con il relativo punteggio da ciascuno conseguito. 
    L'elenco  degli  ammessi  verra'  pubblicato  sul  sito  web  del
Consiglio  Nazionale  Forense  e  sul  sito  della  Scuola  Superiore
dell'Avvocatura. 
    Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi decorre  il
termine per eventuali impugnative. 
    Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto  elenco,
gli ammessi devono effettuare  l'iscrizione  al  corso  eseguendo  il
pagamento di cui al successivo art. 7 e far pervenire in originale  i
documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1  del
presente Bando  con  consegna  diretta  presso  la  Scuola  Superiore
dell'Avvocatura, Piazza dell'Orologio n. 7,  00186  Roma,  o  tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.