Art. 6 Ammessi ai corsi Con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense sono approvati gli atti concorsuali e dichiarati gli ammessi al corso, con il relativo punteggio da ciascuno conseguito. L'elenco degli ammessi verra' pubblicato sul sito web del Consiglio Nazionale Forense e sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura. Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi decorre il termine per eventuali impugnative. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco, gli ammessi devono effettuare l'iscrizione al corso eseguendo il pagamento di cui al successivo art. 7 e far pervenire in originale i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando con consegna diretta presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura, Piazza dell'Orologio n. 7, 00186 Roma, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.