Art. 10 
 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
 
    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto   comunicazione   alcuna   di
esclusione,  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la   prova
preliminare, consistente  in  test  logico-matematici  e  in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua  italiana,  presso  la  Scuola  Ispettori  e
Sovrintendenti, via Fiamme Gialle n. 20 -  L'Aquila  (loc.  Coppito),
che si svolgera' a partire dall'8 marzo 2016. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal  25  febbraio  2016,  mediante
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI Aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). 
    Con il medesimo avviso saranno,  altresi',  rese  note  eventuali
variazioni del periodo  e  della  sede  di  svolgimento  della  prova
preliminare. 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    6. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  6,  comma
1, lettera a). 
    7. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi. 
    8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare  da  parte  dei  candidati,  saranno   rese   disponibili
informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it. 
    9. La somministrazione e la  revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui al comma 6. 
    10. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
al comma 6 fissa, in apposito atto, i criteri cui  attenersi  per  la
valutazione delle prove dei candidati. 
    11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta di cui all'art.  11,  i  candidati  classificatisi  nei
primi 1000  posti  della  graduatoria  stilata  ai  soli  fini  della
predetta prova. Sono, inoltre,  ammessi  i  concorrenti  che  abbiano
conseguito  lo  stesso  punteggio  del   concorrente   classificatosi
all'ultimo  posto  utile.  I  restanti  candidati  sono  esclusi  dal
concorso. 
    12. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a
quello di svolgimento  dell'ultima  sessione  della  predetta  prova,
mediante avviso sul sito internet www.gdf.gov.it o  presso  l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI Aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.