Art. 17 
 
 
                   Prove orali e prove facoltative 
                di lingua straniera e di informatica 
 
 
    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in: 
      a) un esame di storia  ed  educazione  civica  (durata  massima
15'); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15'); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15'), 
nei limiti del programma riportato in allegato 7. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione  attribuisce  a  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta. 
    4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene  sommando  i
punti attribuiti dai singoli esaminatori  per  la  stessa  materia  e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 
    6. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle  prove  orali,  e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua  straniera  -  scelta
tra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) - e di informatica,
con le modalita' indicate in allegato 8. 
    9. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8  e'  espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4. 
    10. La sottocommissione assegna, per ogni prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta  un  punto
compreso  tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio   della
graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate  in  allegato
8. 
    11. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle  prove  orali  ed,  eventualmente,  nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e  da  un
membro della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
nell'albo  della  sede  di  esame.  L'esito  delle  prove  orali  e',
comunque, notificato ad ogni candidato. 
    12. Prima dell'effettuazione delle  prove  orali  e  delle  prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  delle
stesse.