Art. 14 Prova di efficienza fisica e accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in: a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del peso, corsa piana 1000 m; b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 2. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove obbligatorie, come da tabella in allegato 4. 3. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: +---------+-------------+ |a) da 8,1| | |a 9 | punti 0,10; | +---------+-------------+ |b) da 9,1| | |a 10 | punti 0,15; | +---------+-------------+ |c) da | | |10,1 a 11| punti 0,20; | +---------+-------------+ |d) da | | |11,1 a 12| punti 0,25; | +---------+-------------+ |e) da | | |12,1 a 13| punti 0,30; | +---------+-------------+ |f) da | | |13,1 a 14| punti 0,35; | +---------+-------------+ |g) da | | |14,1 a 15| punti 0,40. | +---------+-------------+ 4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 5. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l'esclusione dal concorso. 7. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri della sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 6 giugno 2016, ferma restando la validita' degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 8. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 9. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 10. Tali candidate sono, pertanto: a) differite al 6 giugno 2016; b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 6 giugno 2016. 11. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 12. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri cui attenersi. 13. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 14. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 15. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita', per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 16. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 17. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 18. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.