Art. 14 
 
 
Prova di efficienza fisica e accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in  lungo,  getto
del peso, corsa piana 1000 m; 
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    2. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro  prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 4. 
    3.  Il  candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1   e   15
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  della   graduatoria   unica   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
 
                      +---------+-------------+
                      |a) da 8,1|             |
                      |a 9      | punti 0,10; |
                      +---------+-------------+
                      |b) da 9,1|             |
                      |a 10     | punti 0,15; |
                      +---------+-------------+
                      |c) da    |             |
                      |10,1 a 11| punti 0,20; |
                      +---------+-------------+
                      |d) da    |             |
                      |11,1 a 12| punti 0,25; |
                      +---------+-------------+
                      |e) da    |             |
                      |12,1 a 13| punti 0,30; |
                      +---------+-------------+
                      |f) da    |             |
                      |13,1 a 14| punti 0,35; |
                      +---------+-------------+
                      |g) da    |             |
                      |14,1 a 15| punti 0,40. |
                      +---------+-------------+
 
     4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    5. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alla  suddetta   prova   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Il presidente della competente  sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle  prove  e  lo  faccia  presente  a  uno  dei  membri  della
sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con  giudizio
motivato e insindacabile, all'eventuale differimento dello  stesso  a
una data posteriore a quella prevista dal calendario della  prova  di
efficienza fisica e, comunque, non oltre  il  6  giugno  2016,  ferma
restando la validita' degli esiti delle eventuali prove  svolte  fino
al momento della comunicazione dell'infortunio subito. 
    8. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  della
prova di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    9.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti,   la   competente   sottocommissione   non   puo'   procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica  e  deve  esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,   n.   155,   e   successive
modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. 
    10. Tali candidate sono, pertanto: 
      a) differite al 6 giugno 2016; 
      b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art.  3,  comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di  temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 6 giugno 2016. 
    11. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    12. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto  i  criteri
cui attenersi. 
    13. L'idoneita' attitudinale  dei  concorrenti  e'  accertata  da
parte della sottocommissione indicata all'art. 6,  comma  1,  lettera
b), secondo le modalita'  tecniche  definite  con  provvedimento  del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it 
    14. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    15. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test  di  personalita',  per  acquisire  elementi
circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    16.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 
    17. I candidati risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    18. Il giudizio espresso dalla competente  sottocommissione,  che
e' notificato agli interessati, e' definitivo. 
    19. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.