Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    2. I candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza  fisica
di cui all'art. 14 devono presentare  in  tale  sede  i  certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che conferiscono i titoli preferenziali  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La documentazione  presentata  oltre  la  data  di  effettuazione
dell'accertamento attitudinale non e' presa in considerazione, pur se
indicata nella domanda di partecipazione. 
    3.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2015/2016  dovranno
presentare, all'atto  del  sostenimento  della  prova  orale,  idonea
documentazione attestante il possesso del citato titolo di  studio  e
il relativo voto  conseguito,  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva
redatta secondo il modello in allegato 3. 
    4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata e ufficiale delle forze  di  completamento,  qualora
utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'art.
19, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento,  via
delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido  di  Ostia,  a  pena  di
decadenza, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso, domanda diretta al Ministero della Difesa con cui  chiedono
di  rinunciare   a   detto   status   per   conseguire   l'ammissione
all'Accademia  della  Guardia  di  finanza  in  qualita'  di  allievo
ufficiale. 
    5. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.