Art. 4 
 
 
    1. La domanda di ammissione all'esame di Stato, sulla quale  deve
essere apposta una marca da bollo del valore di euro  16,00,  redatta
secondo il fac-simile allegato al presente decreto (Allegato 1), deve
essere sottoscritta dal  candidato  e  presentata  entro  il  termine
perentorio  del  15   luglio   2016   alle   Direzioni   del   lavoro
territorialmente competenti, nonche'  presso  la  Regione  Sicilia  -
Dipartimento Regionale del Lavoro,  dell'Impiego,  dell'Orientamento,
dei Servizi e delle Attivita' Formative e  le  Province  autonome  di
Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e di Trento -  Servizio
lavoro. 
    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo  raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  entro  il
medesimo termine del 15 luglio 2016. A tal fine fanno fede il  timbro
e la data dell'Ufficio postale accettante. 
    3. I candidati possono sostenere l'esame di Stato  esclusivamente
nella regione o nella Provincia autonoma di residenza  anagrafica,  a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 
    4. Nella domanda di ammissione il  candidato,  sotto  la  propria
responsabilita', dovra' dichiarare: 
    4.1) 
      a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
      b) residenza anagrafica; 
      c) recapito presso il quale desidera ricevere le  comunicazioni
relative  al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del  codice   di
avviamento postale, nonche'  il  recapito  telefonico  e  l'eventuale
indirizzo di Posta Elettronica Certificata. A tal fine  il  candidato
e'  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  ogni   variazione   della
residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  il  caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  o  incompleta
indicazione del recapito da  parte  del  candidato  o  di  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento  nel  caso  di  spedizione  a
mezzo raccomandata; 
      d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero  familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di  uno
Stato membro che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini  stranieri,  ivi
compresi quelli beneficiari di  protezione  internazionale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n.  251
del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. 
    4.2) 
      Di essere in possesso di uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d), dell'art. 3, comma 2, della legge n.  12
del 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540  del  23  ottobre
2012 rilasciato  a  tal  fine  dal  MIUR  -  Consiglio  Universitario
Nazionale (CUN): 
        A) diploma  di  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in
scienze economiche  e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
        B) laurea triennale o  laurea  specialistica  (LS)  o  laurea
magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi  di  cui
al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: 
          Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
          Classe     L-16:     scienze     dell'amministrazione     e
dell'organizzazione; 
          Classe  L-18:  scienze  dell'economia  e   della   gestione
aziendale; 
          Classe L-33: scienze economiche; 
          Classe  L-36:   scienze   politiche   e   delle   relazioni
internazionali. 
      Laurea magistrale appartenente a: 
        Classe LM-56: scienze dell'economia; 
        Classe LM-62: scienze della politica; 
        Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; 
        Classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
        Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza. 
      C) I titoli di studio equiparati ai fini  della  partecipazione
ai pubblici concorsi di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli
di studio  equiparati  ai  sensi  del  decreto  interministeriale  11
novembre 2011, nonche' le corrispondenze individuate nel decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca n. 386 del 26  luglio  2007
in relazione alle Classi di cui al medesimo parere del  CUN  n.  1540
del 23 ottobre 2012. 
      D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano gia' ottenuto il  riconoscimento  di  idoneita'  del  proprio
titolo di studio  da  parte  Consiglio  Universitario  Nazionale  cui
abbiano  fatto  specifica  richiesta  o  che,  avendo   ottenuto   il
certificato di compiuta pratica o essendo iscritti  al  registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio  2013,  data
di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno  il  relativo  parere
ove necessario, nonche' coloro che abbiano  conseguito  i  titoli  di
studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea,  classe  14,
in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano  ottenuto  il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta  data  del  22
gennaio 2013. 
      E) I candidati che siano in possesso di  un  titolo  di  studio
conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  dovranno   produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
189 del 2009 per l'accesso al tirocinio. 
    4.3) 
    Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio
provinciale dei consulenti del lavoro il  certificato  di  compimento
del praticantato. 
    5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data  una
indicazione diversa alla lettera D) del precedente punto 4.2,  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione agli esami. 
    6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non  ammissione
all'esame: 
      a) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  relativa  al
compimento del prescritto  periodo  di  praticantato,  rilasciata  ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
      b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di  euro  49,58
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8  dicembre  1956,  n.  1378,
nonche' del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 1990, da  versarsi  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T). 
    7.  Il  candidato  dovra',  altresi',  dichiarare  di  essere   a
conoscenza della responsabilita'  penale  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a  verita',  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 489 c.p. 
    8.  I  candidati  sono  ammessi  agli  esami   con   riserva   di
accertamento  dei  requisiti  dichiarati  da   parte   degli   Uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.