Art. 2 Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) ai sensi dell'art. 2, 1° comma, del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197 e dell'art. 28, 1° comma, della legge 4 novembre 2010, n. 183, eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 30; per la sola disciplina tiro a volo specialita' fossa olimpica, maschile e femminile, il limite massimo di eta' e' fissato in anni 35; d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale, secondo i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78 e dall'art. 2, comma 2, del decreto 13 aprile 2015, n. 61, eccezion fatta per le deroghe relative ai parametri fissati nei seguenti requisiti: statura (art. 1, 1° comma, decreto ministeriale n. 78/2008), peso corporeo, senso luminoso e cromatico, acutezza visiva e capacita' uditiva (art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, 1° comma, lettere c, d , f, g,), i cui parametri non si applicano perche' cosi' previsto dall'art. 2, lettera b), del decreto 13 aprile 2015 n. 61. Con riferimento alle cause di non idoneita' per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco in qualita' di atleta dei vigili del fuoco, ed in particolare alla presenza di sostanze proibite, si applicano anche quelle individuate dalla "Prohibited List del World Anti-Doping Code, pubblicata annualmente dall'agenzia Mondiale Antidoping (WADA)"; e) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; f) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) essere riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali; h) detenere almeno uno dei titoli sportivi di cui alla Tabella A - Categoria I del decreto 13 aprile 2015, n. 61. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per reati non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione, ad eccezione dei requisiti di idoneita' fisica e psichica, che dovranno essere posseduti al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione medica.