Art. 7 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    La Commissione  forma  le  graduatorie  di  merito  per  ciascuna
disciplina  sulla  base  dei  punteggi  complessivi   attribuiti   ai
candidati in sede di valutazione dei titoli sportivi e culturali. 
    Sulla base delle graduatorie di merito, l'Amministrazione  redige
le graduatorie finali del concorso per disciplina,  tenuto  conto,  a
parita' di merito, dei titoli di preferenza. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della  domanda  di
partecipazione; non saranno presi  in  considerazione  i  titoli  non
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di possedere titoli di preferenza,  dovranno  trasmettere,
se   richiesto   dall'Amministrazione,   dichiarazioni    sostitutive
comprensive degli elementi indispensabili per  lo  svolgimento  delle
verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modifiche e integrazioni. 
    Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse a  mezzo
posta    elettronica    certificata    da    inviare    all'indirizzo
concorso.grupposportivo@cert.vigilfuoco.it  entro  e  non  oltre   il
termine perentorio di quindici giorni  che  decorre  dalla  richiesta
dell'Amministrazione. 
    A tal fine fara' fede la data di invio on line del  messaggio  di
posta certificata.