Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono  partecipare
concorrenti  di  entrambi  i  sessi  appartenenti  alle   sottonotate
categorie: 
      a) per il Corpo di appartenenza, gli Ufficiali  di  Complemento
della Marina Militare in congedo che hanno completato senza  demerito
la ferma biennale di cui all'art. 1005  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.  Tali  Ufficiali  non  devono  aver  riportato  un
giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore; 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli Ufficiali in  Ferma  Prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 4, abbiano completato un anno  di  servizio  in  tale
posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli  Ufficiali  inferiori  di  Complemento  della  Marina
facenti  parte  delle  Forze  di  Completamento,  per  essere   stati
richiamati per esigenze  correlate  con  le  missioni  internazionali
ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia
sul territorio nazionale sia all'estero. 
    Non rientrano, pertanto,  in  tale  categoria  gli  Ufficiali  di
Complemento che siano stati richiamati, a mente  dell'art.  1255  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d) i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli  della
Marina  Militare   appartenenti   alle   categorie,   specialita'   e
abilitazioni, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi
riportate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente bando. 
    Detto personale deve aver  svolto,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, almeno 5 anni di servizio nel
ruolo di appartenenza, se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero  aver
svolto 3 anni di servizio nel ruolo di provenienza, se  reclutato  ai
sensi dell'art.  679,  comma  1,  lettera  b)  del  predetto  decreto
legislativo. 
    Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un  anno
le mansioni previste per la  categoria  di  appartenenza,  riportando
qualifiche non inferiori a «nella media», e  non  aver  riportato  un
giudizio  di   inidoneita'   all'avanzamento   al   grado   superiore
nell'ultimo anno; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti  della
Marina Militare che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di  partecipazione,  abbiano  almeno  tre
anni  di  permanenza  in  detto  ruolo,  riportando  qualifiche   non
inferiori a «nella media»; 
      f) per il Corpo di  appartenenza,  i  frequentatori  dei  corsi
normali dell'Accademia Navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo  anno  del  previsto  ciclo  formativo,  purche'  idonei  in
attitudine militare; 
      g) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina a Sottotenente di Vascello in servizio  permanente  dei  ruoli
normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono  indetti  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 che,  se  in  servizio,
non hanno riportato un giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo anno; 
      h) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina  Militare
che, alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione, abbiano almeno cinque anni  di  permanenza
in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media». 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        1) 45° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b), c), d), e) e h); 
        2) 34° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera a); 
        3) 32° anno di eta' se appartenenti alle categorie di cui  al
precedente comma 1, lettere f) e g). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.
910 e successive modifiche e integrazioni. 
    Coloro che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di  studio
previsto in Italia, rilasciata da un provveditorato agli studi a loro
scelta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente
deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate  nel
successivo art. 5, comma 3; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi, di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica  e  attitudinale  al   servizio   incondizionato   quale
Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli  speciali  della  Marina
Militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10,  11  e  12.  Il  riconoscimento  del  possesso  di  tale
idoneita' dovra' comunque avvenire  entro  la  data  di  approvazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
    5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, a eccezione di quello di cui al precedente comma  2,  lettera
b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della  nomina
a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la  durata  del  corso
applicativo.