Art. 11 
 
     Prove di efficienza fisica per i concorrenti per l'Esercito 
 
 
    1. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito,
sulla base  degli  elenchi  predisposti  dalla  DGPM,  provvedera'  a
convocare i concorrenti idonei di cui al precedente art. 10, comma 5,
lettera a) per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica.  La
convocazione, fatta con le modalita' indicate nel precedente  art. 5,
contiene l'indicazione della sede in cui  si  svolgeranno  le  prove,
nonche' della data e dell'ora di presentazione. I concorrenti  devono
essere  muniti  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso   di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
Essi possono fruire, per la durata delle prove,  se  disponibili,  di
vitto a proprio carico - ove richiesto  -  e  di  alloggio  a  carico
dell'Amministrazione. Coloro che non si presenteranno  nel  giorno  e
nell'ora   indicati   nella    convocazione    saranno    considerati
rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate
e riconosciute tali dal Centro di Selezione e Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito. 
    2. I concorrenti effettueranno  le  prove  di  efficienza  fisica
secondo le modalita' riportate negli allegati  A  e  H1  al  presente
bando. 
    3. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi  alle
prove di efficienza fisica con il certificato  medico,  in  corso  di
validita' (il certificato deve avere validita'  annuale),  attestante
l'idoneita'  all'attivita'  sportiva  agonistica  per  le  discipline
sportive riportate nella tabella B del decreto  del  Ministero  della
Sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da  un  medico  appartenente
alla  Federazione  medico-sportiva  italiana   ovvero   a   struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale (SSN) e che esercita in tali ambiti in qualita'  di  medico
specializzato in medicina dello sport. 
    4. I concorrenti di  sesso  femminile,  prima  dello  svolgimento
delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare  l'originale  o
copia  conforme  del  referto  del  test  di  gravidanza,  con  esito
negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in
data non anteriore a cinque giorni precedenti le  prove.  Coloro  che
non esibiranno tale referto saranno sottoposte a test di  gravidanza,
per  escludere  l'esistenza  di  tale  stato,  al  solo  fine   della
effettuazione  in  sicurezza  delle  prove  di   efficienza   fisica.
L'eventuale positivita' del test sara' comunicata alle interessate in
via  riservata.  L'individuato  stato  di  gravidanza  impedira'   la
sottoposizione alle prove di efficienza fisica. 
    5. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente  non
idoneo per causa di servizio  ovvero  nelle  more  della  definizione
della stessa ovvero  in  presenza  di  una  dichiarazione  medica  di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di  Corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito  della  specifica  sessione
programmata. 
    6. Il giudizio  relativo  alle  prove  di  efficienza  fisica  e'
definitivo e, nel caso di non superamento o di mancata  effettuazione
delle prove, comporta l'esclusione  dai  successivi  accertamenti  e,
comunque, dal concorso. 
    7. Tale giudizio sara' subito comunicato ai concorrenti,  a  cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 
    8. I concorrenti il cui servizio  e'  stato  prolungato  ai  fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai  sensi  dell'art.  2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  devono  presentare  il
predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che,  in  caso
di inidoneita' e qualora  non  risultino  utilmente  collocati  nella
graduatoria  del  blocco  di  appartenenza  per  la  rafferma  di  un
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in  congedo,
in quanto esclusi dall'ammissione alle successive fasi concorsuali. 
    9.  L'esclusione  dal  concorso  per  effetto  del  giudizio   di
inidoneita' di cui al precedente comma 6  avviene  per  delega  della
DGPM alla competente commissione. 
    10. Avverso il  giudizio  di  inidoneita'  il  candidato  escluso
potra' avanzare unicamente  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica entro il termine, rispettivamente,  di  60  e  120  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
    11. Per ogni immissione, la  commissione  di  cui  al  precedente
art. 8, comma 5 consegnera'  alla  DGPM  gli  elenchi,  contenenti  i
nominativi dei concorrenti per  l'Esercito,  distinti  in  base  alla
tipologia dei posti a concorso, con  il  punteggio  conseguito  nelle
prove  di  efficienza  fisica.  La  DGPM  provvedera'  a  redigere  e
approvare le relative graduatorie, distinte anch'esse  in  base  alla
tipologia dei posti a concorso, sommando per  ciascun  concorrente  i
punteggi ottenuti nella prova di  selezione  a  carattere  culturale,
logico-deduttivo  e  professionale,  nell'accertamento  della  lingua
inglese e nelle prove di efficienza fisica. 
    12. Sono considerati idonei alle prove di  efficienza  fisica  e,
quindi, ammessi alle successive fasi concorsuali, i  concorrenti  per
l'Esercito che nelle graduatorie di cui al  precedente  comma  11  si
siano collocati: 
      a) se partecipanti per incarico/specializzazione da  assegnare,
per ogni  immissione,  entro  i  primi  1.200  posti  della  relativa
graduatoria; 
      b) se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso: 
        - per la 1ª immissione: 
          • entro i primi 5 posti della graduatoria per "meccanico di
automezzi"; 
          •  entro  i   primi   4   posti   della   graduatoria   per
"elettricista"; 
          • entro i primi 4 posti della graduatoria per "idraulico"; 
        - per  la  2ª  immissione,  entro  i  primi  20  posti  della
graduatoria per "aiutante di sanita'". 
    In  caso  di  concorrenti  collocatisi   con   uguale   punteggio
all'ultimo  posto  disponibile,  e'  preferito  il  concorrente  piu'
giovane d'eta'. 
    13. Le graduatorie dei concorrenti che hanno sostenuto  le  prove
di efficienza  fisica,  con  i  relativi  punteggi,  potranno  essere
consultate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della Difesa.