Art. 11 Prove di efficienza fisica per i concorrenti per l'Esercito 1. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvedera' a convocare i concorrenti idonei di cui al precedente art. 10, comma 5, lettera a) per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica. La convocazione, fatta con le modalita' indicate nel precedente art. 5, contiene l'indicazione della sede in cui si svolgeranno le prove, nonche' della data e dell'ora di presentazione. I concorrenti devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). Essi possono fruire, per la durata delle prove, se disponibili, di vitto a proprio carico - ove richiesto - e di alloggio a carico dell'Amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. 2. I concorrenti effettueranno le prove di efficienza fisica secondo le modalita' riportate negli allegati A e H1 al presente bando. 3. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica con il certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. 4. I concorrenti di sesso femminile, prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti le prove. Coloro che non esibiranno tale referto saranno sottoposte a test di gravidanza, per escludere l'esistenza di tale stato, al solo fine della effettuazione in sicurezza delle prove di efficienza fisica. L'eventuale positivita' del test sara' comunicata alle interessate in via riservata. L'individuato stato di gravidanza impedira' la sottoposizione alle prove di efficienza fisica. 5. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, e' consentito il differimento nell'ambito della specifica sessione programmata. 6. Il giudizio relativo alle prove di efficienza fisica e' definitivo e, nel caso di non superamento o di mancata effettuazione delle prove, comporta l'esclusione dai successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 7. Tale giudizio sara' subito comunicato ai concorrenti, a cura della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 8. I concorrenti il cui servizio e' stato prolungato ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneita' e qualora non risultino utilmente collocati nella graduatoria del blocco di appartenenza per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo, in quanto esclusi dall'ammissione alle successive fasi concorsuali. 9. L'esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneita' di cui al precedente comma 6 avviene per delega della DGPM alla competente commissione. 10. Avverso il giudizio di inidoneita' il candidato escluso potra' avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 11. Per ogni immissione, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 5 consegnera' alla DGPM gli elenchi, contenenti i nominativi dei concorrenti per l'Esercito, distinti in base alla tipologia dei posti a concorso, con il punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica. La DGPM provvedera' a redigere e approvare le relative graduatorie, distinte anch'esse in base alla tipologia dei posti a concorso, sommando per ciascun concorrente i punteggi ottenuti nella prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, nell'accertamento della lingua inglese e nelle prove di efficienza fisica. 12. Sono considerati idonei alle prove di efficienza fisica e, quindi, ammessi alle successive fasi concorsuali, i concorrenti per l'Esercito che nelle graduatorie di cui al precedente comma 11 si siano collocati: a) se partecipanti per incarico/specializzazione da assegnare, per ogni immissione, entro i primi 1.200 posti della relativa graduatoria; b) se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso: - per la 1ª immissione: • entro i primi 5 posti della graduatoria per "meccanico di automezzi"; • entro i primi 4 posti della graduatoria per "elettricista"; • entro i primi 4 posti della graduatoria per "idraulico"; - per la 2ª immissione, entro i primi 20 posti della graduatoria per "aiutante di sanita'". In caso di concorrenti collocatisi con uguale punteggio all'ultimo posto disponibile, e' preferito il concorrente piu' giovane d'eta'. 13. Le graduatorie dei concorrenti che hanno sostenuto le prove di efficienza fisica, con i relativi punteggi, potranno essere consultate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della Difesa.