Art. 6 
 
    L'art. 10, comma 11  del  decreto  dirigenziale  n.  174  del  29
ottobre 2015 e' cosi' sostituito: 
      " La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al  fine
di sottoporlo all'accertamento dei requisiti  psico-fisici  da  parte
della commissione medica concorsuale unica di appello. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
commissione medica  presso  il  Centro  di  Selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro  di  Selezione  indicato
dalla Forza Armata), per  il  completamento  degli  accertamenti  dei
requisiti psico-fisici e attitudinali e  delle  prove  di  efficienza
fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati  utilmente  nelle
graduatorie di merito saranno incorporati con il primo blocco  utile,
assumendone la decorrenza giuridica.".