Art. 4 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 maggio 2009,  n.
58,  in  base  alle  domande  pervenute,   redige   una   graduatoria
attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito: da 3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; 
      d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di  eta'
inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b),  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia  le  graduatorie,  entro  90  giorni  dal
ricevimento delle domande, al Segretario generale per l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni dalla  data
di scadenza  del  termine  ultimo  di  presentazione  della  domanda,
prevista dal presente bando. 
      Roma, 2 febbraio 2016 
 
                                    Il segretario generale: Aquilanti