Art. 4 1. La Commissione di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri: a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti; b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso; c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti; d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale per l'approvazione. 4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando. Roma, 2 febbraio 2016 Il segretario generale: Aquilanti