IL DIRETTORE GENERALE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 2, comma 9; Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 1997, concernenti "Modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare" e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro della difesa 13 marzo 1998, concernente "Modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare" e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"; Visto il foglio n. M_D SSMD 0140610 del 12 ottobre 2015 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l'anno 2016 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2016-2018; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2". Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2016 0020866 del 4 febbraio 2016 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernenti gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Esercito per l'anno 2016; Visto il foglio n. M_D MSTAT 0072631 del 29 ottobre 2015 dello Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare per il 2016; Visto il foglio n. M_D ARM001 0001439 dell'11 gennaio 2016 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare per il 2016; Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016); Vista la legge del 23 dicembre 2015, n. 209, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli articoli 625, comma 1, del citato decreto legislativo 66/2010, rubricato "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Personale in regime di diritto pubblico"; Considerato, inoltre, che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); Tenuto conto che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli articoli 634, 682, 760 e 1047 del citato decreto legislativo 66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificita' quale sopra descritta; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo 66/2010 con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen. , 28 luglio 2011, n. 14, punto 51 Cons. Stato, sez. IV, sentt. nn. 4330, 4331, 4332 del 15 settembre 2015); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015, concernente la nomina dell'Amm. Isp. (CP) Vincenzo MELONE a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per Allievi Marescialli delle Forze Armate: a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 19° corso biennale (2016 - 2018) per Allievi Marescialli dell'Esercito; b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 19° corso biennale (2016 - 2018) per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto; c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 19° corso biennale (2016 - 2018) per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. 2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche' dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. 3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali Allievi Marescialli alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 4. I posti rimasti scoperti nell'ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente concorso interno della rispettiva Forza Armata (ai sensi dell'art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66), nei termini di cui al successivo art. 18, comma 5. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.