Art. 6 Per i motivi citati nelle premesse, il 7° capoverso della Sezione 5 dell'Appendice Marina Militare del decreto interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 e' sostituito dal seguente: «dopo tale data ed entro i 7 giorni successivi, qualora i posti per il Corpo di Stato Maggiore risulteranno non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei, l'Accademia Navale potra' procedere al ripianamento di detti posti traendo dagli idonei non vincitori dei Corpi Vari, secondo l'ordine della relativa graduatoria, esclusivamente i concorrenti in possesso della prescritta idoneita' psicofisica per il Corpo di Stato Maggiore.»