Art. 6 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il 7° capoverso della Sezione
5 dell'Appendice Marina Militare  del  decreto  interdirigenziale  n.
302/1D del 31 dicembre 2015 e' sostituito dal seguente: 
      «dopo tale data ed entro i 7 giorni successivi, qualora i posti
per il  Corpo  di  Stato  Maggiore  risulteranno  non  ricoperti  per
mancanza di concorrenti idonei, l'Accademia Navale  potra'  procedere
al ripianamento di detti posti traendo dagli idonei non vincitori dei
Corpi   Vari,   secondo   l'ordine   della   relativa    graduatoria,
esclusivamente i concorrenti in possesso della  prescritta  idoneita'
psicofisica per il Corpo di Stato Maggiore.»