Art. 7 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il  penultimo  capoverso  del
Paragrafo  2.5  dell'Appendice  Aeronautica  Militare   del   decreto
interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «i concorrenti giudicati inidonei per  il  mancato  superamento
dei limiti minimi sopra indicati per le prove  di  efficienza  fisica
e/o di efficienza intellettiva, o che comunque riporteranno un  esito
sfavorevole  in  almeno  una  delle  prove   di   efficienza   fisica
obbligatorie saranno immediatamente esclusi  dalla  prosecuzione  del
tirocinio.»