Art. 7 Per i motivi citati nelle premesse, il penultimo capoverso del Paragrafo 2.5 dell'Appendice Aeronautica Militare del decreto interdirigenziale n. 302/1D del 31 dicembre 2015 e' sostituito dal seguente: «i concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei limiti minimi sopra indicati per le prove di efficienza fisica e/o di efficienza intellettiva, o che comunque riporteranno un esito sfavorevole in almeno una delle prove di efficienza fisica obbligatorie saranno immediatamente esclusi dalla prosecuzione del tirocinio.»