Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della Legge, esclusivamente, il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purche' riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 2. E', altresi', ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; b) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono, altresi', applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero entro i termini indicati dal medesimo comma e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero entro i termini di cui al comma 1. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 110 della legge non puo' partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 5. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. 6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.