Art. 9 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i  titoli  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  6,  procede  alla   compilazione   della
graduatoria di merito, inserendo  i  predetti  candidati  nel  limite
massimo dei posti messi a bando per  ciascuna  procedura  concorsuale
maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del  Testo  unico
come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g), della legge. 
    2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro n. 95
del 23  febbraio  2016,  i  candidati  per  gli  ambiti  disciplinari
verticali sono collocati in  una  graduatoria  concorsuale  comune  a
ciascun ambito disciplinare nel limite  massimo  corrispondente  alla
somma dei  posti  banditi  per  ciascuna  delle  classi  di  concorso
costitutive dell'ambito stesso  con  una  maggiorazione  massima  del
dieci per cento, ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico. 
    3. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro n. 95
del 23 febbraio 2016, per le classi di  concorso  per  le  quali,  ai
sensi dell'art. 400 del Testo  unico,  cosi'  come  modificato  dalla
legge, in  ragione  dell'esiguo  numero  dei  posti  conferibili,  e'
disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono  approvate
graduatorie distinte per ciascuna regione. 
    4.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura concorsuale ed e' pubblicata nell'albo e sul sito  internet
dell'USR, nonche'  sulla  rete  intranet  e  sul  sito  internet  del
Ministero. 
    5.  La  validita'  temporale  della  graduatoria  di  merito   e'
disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo unico come modificato
dalla legge.