Art. 11 
 
                   Accertamenti psico-attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei nonche', con riserva, quelli di cui  al  precedente  art.  10,
commi 16 e 17 saranno sottoposti, dalla commissione di  cui  all'art.
7, comma 1, lettera c) agli accertamenti  psico-attitudinali  secondo
le direttive tecniche emanate dallo Stato Maggiore dell'Esercito. 
    2. La Commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un giudizio che sara' comunicato seduta stante e  per  iscritto  agli
interessati, sottoponendogli il verbale contenente uno  dei  seguenti
giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito  in
servizio permanente"; 
      b) "non idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito
in  servizio  permanente",  con   indicazione   della   causa   della
inidoneita'. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo. Pertanto i concorrenti  giudicati  "non  idonei"  saranno
esclusi dal  concorso.  Il  giudizio  di  idoneita'  non  comportera'
attribuzione di alcun punteggio. 
    3. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale  per  il  personale
militare -  I  Reparto  Reclutamento  e  disciplina  -  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data
di completamento degli accertamenti medesimi  da  parte  di  tutti  i
concorrenti.