Art. 11 Accertamenti psico-attitudinali 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei nonche', con riserva, quelli di cui al precedente art. 10, commi 16 e 17 saranno sottoposti, dalla commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) agli accertamenti psico-attitudinali secondo le direttive tecniche emanate dallo Stato Maggiore dell'Esercito. 2. La Commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio che sara' comunicato seduta stante e per iscritto agli interessati, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente"; b) "non idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione della causa della inidoneita'. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 3. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale per il personale militare - I Reparto Reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi da parte di tutti i concorrenti.