Art. 14 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La Commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale  di
merito dei concorrenti, risultati idonei a tutti gli  accertamenti  e
alle prove concorsuali sulla base della somma aritmetica: 
      a) dei punteggi conseguiti nelle tre prove scritte; 
      b) del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; 
      c) del punteggio conseguito nella prova teorica; 
      d)  del   punteggio   conseguito   nella   prova   pratica   di
concertazione e direzione. 
    2. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  1,  nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a  parita'
di merito quale titolo di preferenza assoluto, l'essere  in  servizio
nell'Esercito, nonche' dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande, che  i  concorrenti  avranno  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di merito, sara' preferito il  concorrente  piu'  giovane  di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 191/1998. 
    3. Il candidato che nella graduatoria finale di merito risultera'
classificato al primo posto sara' dichiarato vincitore. 
    4. La graduatoria finale di merito di cui al precedente  comma  1
sara' approvata con  decreto  Dirigenziale  e  sara'  pubblicato  nel
Giornale Ufficiale del Ministero della  difesa.  Della  pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il  medesimo  decreto  sara',  inoltre,  pubblicato,  a  puro  titolo
informativo,  nel  portale  dei   concorsi   on-line   e   nel   sito
www.persomil.difesa.it.