Art. 14 Graduatorie di merito 1. La Commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti, risultati idonei a tutti gli accertamenti e alle prove concorsuali sulla base della somma aritmetica: a) dei punteggi conseguiti nelle tre prove scritte; b) del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; c) del punteggio conseguito nella prova teorica; d) del punteggio conseguito nella prova pratica di concertazione e direzione. 2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito quale titolo di preferenza assoluto, l'essere in servizio nell'Esercito, nonche' dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti avranno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 191/1998. 3. Il candidato che nella graduatoria finale di merito risultera' classificato al primo posto sara' dichiarato vincitore. 4. La graduatoria finale di merito di cui al precedente comma 1 sara' approvata con decreto Dirigenziale e sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo decreto sara', inoltre, pubblicato, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi on-line e nel sito www.persomil.difesa.it.