Art. 17 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dall'eventuale  corso  applicativo,  nonche'  potra'   dichiarare   i
medesimi decaduti dalla nomina a Maggiore in servizio permanente  del
ruolo speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
genio, trasmissioni, Maestro  Vice  Direttore  della  Banda  musicale
dell'Esercito, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato
dopo la nomina.