Art. 17 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dall'eventuale corso applicativo, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Maggiore in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro Vice Direttore della Banda musicale dell'Esercito, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato dopo la nomina.