Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la Commissione esaminatrice per le  prove  scritte,  per  la
valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di
concertazione e direzione  e  per  la  formazione  della  graduatoria
finale di merito; 
      b) la Commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) la Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali; 
      d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. La Commissione esaminatrice  per  le  prove  scritte,  per  la
valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di
concertazione e direzione  e  per  la  formazione  della  graduatoria
finale di merito, di cui al precedente comma  1,  lettera  a),  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale
di Brigata in servizio permanente o in ausiliaria da  non  oltre  tre
anni, presidente; 
      b) due insegnanti di Conservatorio Statale, membri; 
      c) due Maestri diplomati in composizione o  strumentazione  per
Banda, membri; 
      d) un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. La Commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  medico  in  servizio  del  Corpo   Sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  medici  in  servizio  del  Corpo  Sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni. 
    4. La Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio  dell'Esercito  del  ruolo  normale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni,
di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
      b) un Ufficiale  psicologo  in  servizio  del  Corpo  Sanitario
dell'Esercito, membro; 
      c)  un  Ufficiale  in  servizio  qualificato  perito  selettore
attitudinale ovvero un Ufficiale psicologo; 
      d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente  in  servizio,
segretario senza diritto di voto. 
    Le funzioni di  presidente  saranno  svolte  dall'Ufficiale  piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu'  anziano.
Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di
Ufficiali del Corpo Sanitario in  servizio  permanente  dell'Esercito
laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da  psicologi
civili convenzionati presso il Centro di Selezione VFP1 di Roma. 
    5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale   Generale   medico   del   Corpo   Sanitario
dell'Esercito in servizio, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  superiori  medici  in  servizio  del  Corpo
Sanitario dell'Esercito, membri; 
    Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della Commissione per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 3.