Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la Commissione esaminatrice per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di concertazione e direzione e per la formazione della graduatoria finale di merito; b) la Commissione per gli accertamenti sanitari; c) la Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali; d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 2. La Commissione esaminatrice per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di concertazione e direzione e per la formazione della graduatoria finale di merito, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Generale di Brigata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) due insegnanti di Conservatorio Statale, membri; c) due Maestri diplomati in composizione o strumentazione per Banda, membri; d) un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un Ufficiale medico in servizio del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due Ufficiali medici in servizio del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni. 4. La Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio dell'Esercito del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un Ufficiale psicologo in servizio del Corpo Sanitario dell'Esercito, membro; c) un Ufficiale in servizio qualificato perito selettore attitudinale ovvero un Ufficiale psicologo; d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio, segretario senza diritto di voto. Le funzioni di presidente saranno svolte dall'Ufficiale piu' elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario in servizio permanente dell'Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione VFP1 di Roma. 5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un Ufficiale Generale medico del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; b) due Ufficiali superiori medici in servizio del Corpo Sanitario dell'Esercito, membri; Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 3.