Art. 2 Durata, trattamento economico e normativo La borsa di studio avra' durata di 12 mesi e potra' essere, a discrezione dell'Amministrazione, prorogata per ulteriori 12 mesi con provvedimento del Capo dell'Ispettorato, sentito il parere del Direttore del Laboratorio in cui il borsista ha svolto attivita' di ricerca, studio e analisi. La durata della borsa di studio, nonche' la concessione e la durata della relativa proroga sono, in ogni caso, subordinate alle disponibilita' di bilancio. L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in Euro 15.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verra' erogato in rate mensili posticipate. Restano a carico dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita' Produttive, nonche' la copertura assicurativa INAIL.