Art. 2 
 
 
              Durata, trattamento economico e normativo 
 
 
    La borsa di studio avra' durata di 12 mesi  e  potra'  essere,  a
discrezione dell'Amministrazione, prorogata per ulteriori 12 mesi con
provvedimento  del  Capo  dell'Ispettorato,  sentito  il  parere  del
Direttore del Laboratorio in cui il borsista ha svolto  attivita'  di
ricerca, studio e analisi. La durata della borsa di  studio,  nonche'
la concessione e la durata della relativa proroga sono, in ogni caso,
subordinate alle disponibilita' di bilancio. 
    L'importo  annuo  lordo  delle  borse  e'  determinato  in   Euro
15.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge,  verra'
erogato   in   rate   mensili   posticipate.   Restano    a    carico
dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita' Produttive,
nonche' la copertura assicurativa INAIL.