Art. 2 
 
              Requisiti per l'ammissione alla selezione 
 
 
    Possono partecipare  alla  selezione  coloro  i  quali  siano  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    1) cittadinanza italiana  (gli  italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica sono equiparati ai cittadini  italiani),  cittadinanza  di
uno degli Stati membri  dell'Unione  europea  o  loro  familiari  non
aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro  purche'  titolari  del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente,  nonche'
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo  periodo  o  che  siano  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
    2) titolo di studio: 
    a) lauree vecchio ordinamento: scienze biologiche,  biotecnologie
farmaceutiche;  biotecnologie  mediche;  biotecnologie   veterinarie;
scienze ambientali; 
    b) lauree: classe 01 o L-2  (biotecnologie);  classe  12  o  L-13
(scienze biologiche); classe 27 o  L-32  (scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e la natura); 
    c) lauree specialistiche: classe  9/S  -  Biotecnologie  mediche,
veterinarie e farmaceutiche; classe 6/S -  Biologia;  classe  82/S  -
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 
    d)  lauree  magistrali:  classe  LM-9  -  Biotecnologie  mediche,
veterinarie e farmaceutiche; classe LM-6 - Biologia; classe  LM-75  -
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio. 
    Saranno  inoltre  ammessi   i   titoli   di   studio   dichiarati
equipollenti dalla normativa vigente. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi
della vigente normativa  in  materia  secondo  la  procedura  di  cui
all'art.  38  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  (sito  web  di
riferimento:
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-fu
nzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-
titoli-di-studio-/presentazione.aspx). 
    In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento
accademico,  potra'  essere,   dichiarata   in   domanda   l'avvenuta
presentazione della richiesta degli stessi. In quest'ultimo  caso,  i
candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che
l'equipollenza o il riconoscimento  del  titolo  di  studio  dovranno
obbligatoriamente essere posseduti al momento dell'assunzione; 
    3) godimento dei diritti civili e politici; 
    4) eta' non inferiore agli anni 18; 
    5) assenza di condanne penali definitive  che  possano  impedire,
secondo le normative vigenti, l'instaurarsi del rapporto di  impiego.
In ogni caso  e'  onere  del  candidato  indicare  nella  domanda  di
concorso di aver o meno riportato condanne penali non ancora  passate
in giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale; 
    6) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo,  ne'
essere stati licenziati per motivi  disciplinari,  ne'  destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento  ovvero  per  aver  conseguito
l'impiego mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile, ovvero con mezzi fraudolenti; 
    7) i cittadini degli Stati  membri  dell'Unione  europea  o  loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al  precedente  punto  1)
devono possedere,  ai  fini  dell'accesso  ai  posti  della  pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti: 
    a) godere dei diritti civili e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
    b) essere in possesso, fatta eccezione per la  titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica; 
    c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
    d) essere in possesso del titolo di studio richiesto all'art.  2,
punto 2) o,  in  alternativa,  di  un  titolo  di  studio  dichiarato
equipollente dalle competenti autorita' ai sensi dell'art. 38,  comma
3 del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato e'  ammesso  alla
selezione con riserva qualora il provvedimento non sia  ancora  stato
emesso ma sia stata avviata la relativa procedura. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla procedura selettiva. 
    Il difetto dei requisiti richiesti,  accertato  nel  corso  della
selezione, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce
causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove gia' instaurato. 
    Si  segnala  che  ai  sensi  dell'art.  55-quater   del   decreto
legislativo  n.  150/2009  le  falsita'  documentali  o  dichiarative
commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione  del  rapporto  di
lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento
senza preavviso. 
    I   candidati   sono   ammessi   al   concorso    con    riserva.
L'amministrazione puo' disporre in  qualsiasi  momento,  con  proprio
provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento  delle
prove d'esame, l'esclusione dal concorso stesso. L'esclusione  verra'
comunicata direttamente all'interessato.