Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1.  Sono  sedi  di  esame  gli  Istituti  Tecnici   del   settore
"Tecnologico",  indirizzo  "Costruzioni,  Ambiente   e   Territorio",
elencati nella tabella A allegata. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 10  del  Regolamento,  possono  essere  costituite
Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi  di  Collegi  o
piu' Commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'Istituto,
possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso Istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
dei Collegi presso i quali, secondo quanto  disposto  dal  successivo
art. 4, sono presentate le domande.