Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1.  Sono  sedi  di  esame  gli  Istituti  tecnici   del   settore
«tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare  e  agroindustria»,
elencati nella Tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli  esami
si svolgono in sede regionale o interregionale. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'Istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso Istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
dei collegi presso i quali, secondo quanto  disposto  dal  successivo
art. 4, sono presentate le domande.