Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione -Termine - Esclusioni 1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, soltanto all'Istituto, indicato nella Tabella A, ubicato nella regione sede del collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione. Per Valle d'Aosta e Liguria, regioni prive di Istituti tecnici del settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria», la sede d'esame e' quella del Piemonte. 2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'Istituto tecnico sede d'esame, devono, pero', essere inviate al collegio provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; b) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo; c) tramite Posta elettronica certificata al collegio competente: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC. 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.