Art. 14 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1.  Dopo  l'effettuazione  delle  prove  scritte  e  prima  della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma  1,   lettera   e),   procedera',   sulla   base   di   criteri
preventivamente determinati e analiticamente  descritti  in  apposito
verbale,  alla  valutazione  dei   titoli,   tenendo   presente   che
all'insieme degli stessi posseduti da ciascun candidato  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo sino a un massimo  di  punti  20,
cosi' ripartiti: 
      a) titoli accademici fino a un massimo di punti 8: 
        diploma di strumentazione  per  Banda,  di  composizione,  di
direzione d'orchestra, di musica corale e direzione di coro afferente
all'ordinamento  previgente  o  diploma  accademico  di  II   livello
corrispondente ovvero altri diplomi di strumento musicale  conseguiti
in un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato; 
      b) titoli didattici fino ad un massimo di punti 4: 
        incarichi di insegnamento presso  Conservatori  e/o  istituti
superiori di studi musicali  e  coreutici  o  altri  tipi  di  scuola
pareggiata, per le discipline attinenti al concorso; 
      c) titoli professionali (tra  i  quali  sono  da  ricomprendere
quelli artistici) fino ad un massimo di punti 8: 
        attivita' di direzione, di composizione  edite,  idoneita'  e
incarichi svolti, connessi alla specifica professionalita'; 
    2. La sottocommissione, di cui all'art. 6, comma 1,  lettera  e),
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati di cui all'art. 13,
comma 1, procedera'  a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di
quelli valutati insufficienti, in modo da definire, per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  anagrafico  di
questi ultimi avverra' comunque dopo la  valutazione  dei  titoli  di
merito. 
    3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso  noto  ai
candidati con la comunicazione di cui all'art. 13, comma  10  che  ha
valore di notifica, a tutti gli effetti, e per  tutti  i  concorrenti
interessati.