Art. 14 Valutazione dei titoli 1. Dopo l'effettuazione delle prove scritte e prima della correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), procedera', sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme degli stessi posseduti da ciascun candidato puo' essere attribuito un punteggio complessivo sino a un massimo di punti 20, cosi' ripartiti: a) titoli accademici fino a un massimo di punti 8: diploma di strumentazione per Banda, di composizione, di direzione d'orchestra, di musica corale e direzione di coro afferente all'ordinamento previgente o diploma accademico di II livello corrispondente ovvero altri diplomi di strumento musicale conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato; b) titoli didattici fino ad un massimo di punti 4: incarichi di insegnamento presso Conservatori e/o istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola pareggiata, per le discipline attinenti al concorso; c) titoli professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli artistici) fino ad un massimo di punti 8: attivita' di direzione, di composizione edite, idoneita' e incarichi svolti, connessi alla specifica professionalita'; 2. La sottocommissione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati di cui all'art. 13, comma 1, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli valutati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento anagrafico di questi ultimi avverra' comunque dopo la valutazione dei titoli di merito. 3. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati con la comunicazione di cui all'art. 13, comma 10 che ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i concorrenti interessati.