Art. 16 Prova pratica di concertazione e direzione 1. I concorrenti risultati idonei alla prova orale, saranno convocati per essere sottoposti alla prova pratica di concertazione e direzione, a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e) consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani a scelta della sottocommissione e lasciati a disposizione del concorrente per il tempo stabilito dalla predetta sottocommissione. 2. Il punto complessivo di merito della prova pratica di concertazione e direzione e' espresso in cinquantesimi e si ottiene sommando i punteggi attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 3. E' idoneo, il candidato che consegue un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 5. Prima dello svolgimento della prova pratica di concertazione e direzione, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.