Art. 16 
 
 
             Prova pratica di concertazione e direzione 
 
 
    1. I concorrenti  risultati  idonei  alla  prova  orale,  saranno
convocati per essere sottoposti alla prova pratica di concertazione e
direzione, a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,
lettera e) consistente nella concertazione e direzione di uno o  piu'
brani a scelta della sottocommissione e lasciati a  disposizione  del
concorrente per il tempo stabilito dalla predetta sottocommissione. 
    2.  Il  punto  complessivo  di  merito  della  prova  pratica  di
concertazione e direzione e' espresso in cinquantesimi e  si  ottiene
sommando i punteggi attribuiti dai singoli  esaminatori  e  dividendo
tale somma per il numero dei medesimi. 
    3. E' idoneo, il candidato che consegue un punto  complessivo  di
merito non inferiore a 40/50. 
    Il candidato giudicato non idoneo e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    5. Prima dello svolgimento della prova pratica di concertazione e
direzione, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto,  i
criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.