Art. 17 
 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  predetto  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale,  previsto  all'art.  10,  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, prevista all'art. 11, le  prove  scritte
previste all'art. 13, la prova orale prevista all'art. 15 e la  prova
pratica di  concertazione  e  direzione,  prevista  all'art.  16,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle fasi
selettive, i presidenti delle sottocommissioni  di  cui  all'art.  6,
comma  1,  lettere  b),  c)  ed  e),  hanno  facolta'  -  su  istanza
dell'interessato,  esclusivamente  per  documentate  cause  di  forza
maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia  di  finanza,
su richiesta del Reparto  di  appartenenza,  solo  per  improvvise  e
improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o  posticipare  la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario concorsuale. 
    3. L'istanza, inviata presso  il  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza - Ufficio Concorsi -  Sezione  allievi  ufficiali,
via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata, via fax, al  numero  06564912365  (linea  esterna)  o  al
numero 8302365 (linea interpolizie)  ovvero  all'indirizzo  di  posta
elettronica RM0300026@gdf.it. 
    Le decisioni  assunte  in  relazione  alle  citate  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  Reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    4. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  2,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.