Art. 17 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il predetto concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto all'art. 10, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, prevista all'art. 11, le prove scritte previste all'art. 13, la prova orale prevista all'art. 15 e la prova pratica di concertazione e direzione, prevista all'art. 16, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c) ed e), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario concorsuale. 3. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza - Ufficio Concorsi - Sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, al numero 06564912365 (linea esterna) o al numero 8302365 (linea interpolizie) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it. Le decisioni assunte in relazione alle citate istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 4. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.