Art. 19 Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza del vincitore del concorso 1. Il concorrente classificato al primo posto nella graduatoria finale di merito, e' dichiarato vincitore del concorso per essere nominato tenente del "ruolo speciale" della Guardia di finanza, maestro vice direttore in prova della Banda musicale. 2. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. 3. All'atto dell'ammissione alla Banda musicale e, comunque, prima della firma dell'atto di incorporamento, il candidato classificatosi al primo posto nella graduatoria finale di merito, qualora non appartenente alla Guardia di finanza, e' sottoposto alla visita medica di controllo da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera f). Prima della visita medica di controllo, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi. La stessa puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 4. Il candidato non idoneo alla visita medica di controllo e' escluso dal concorso. 5. Avverso tale esclusione, l'interessato puo' produrre ricorso secondo le modalita' dell'ultimo comma dell'art. 10. 6. Con il grado di cui al precedente comma 1, il maestro vice direttore e' sottoposto a un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella Banda musicale del Corpo e frequenta un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale di durata non inferiore a 120 giorni. 7. Nel caso in cui il posto messo a concorso risulti non coperto per rinuncia o decadenza, entro un dodicesimo della durata del predetto corso di formazione, decorrente dalla data di avvio alla frequenza del corso stesso, puo' essere autorizzata una ulteriore ammissione alla Banda, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito. 8. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 6 ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. 9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con determinazione del Comandante Generale o dell'Autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 10. Il maestro vice direttore, se giudicato idoneo ai sensi del comma 9, ha l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del predetto periodo di prova. 11. L'ufficiale maestro vice direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili; se invece gia' in servizio nella Guardia di Finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo. 12. Avverso tale esclusione l'interessato potra' produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.