Art. 21 
 
 
               Spese per la partecipazione ai concorsi 
         e concessione della licenza straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari  per
i giorni strettamente necessari. La rimanente  licenza  straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo'  essere  concessa
per la preparazione alle prove d'esame di cui agli articoli 13, 15  e
16. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Se i medesimi militari,  nello  stesso  anno  solare,  abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo  restando  il
limite massimo di 45 giorni annui di licenza  straordinaria  previsto
dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si presenti alle  prove  d'esame,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Al candidato  dichiarato  vincitore  del  concorso  spetta  il
rimborso spese di viaggio sostenute per  raggiungere  la  sede  della
Banda musicale della Guardia  di  finanza,  secondo  le  disposizioni
vigenti.