Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro quaranta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ยช serie speciale. 
    Al termine della procedura di compilazione tutti  gli  aspiranti,
compresi i militari in servizio  nella  Guardia  di  finanza,  devono
stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla o  spedirla  al
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  via  della  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma /Lido di Ostia,  entro  il  sopraindicato
termine. A tal fine, fa fede il timbro a  data  dell'Ufficio  Postale
accettante. 
    L'amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande o ad altre cause non imputabili  alla
stessa. 
    2. Non sono  considerate  valide  le  domande  di  partecipazione
compilate con la procedura informatica ma non  presentate  o  inviate
secondo le modalita' di cui al comma 1. 
    3.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  Reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  consegnata  o  spedita
secondo le modalita' di cui al comma 1. 
    4. Tutti i militari del Corpo devono  comunque  consegnare  copia
della domanda  di  partecipazione  al  Reparto  dal  quale  dipendono
direttamente per l'impiego, che curera' tutte le  incombenze  secondo
le diposizioni che saranno impartite dal Centro di Reclutamento. 
    Per i militari in forza al Comando Generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale. 
    5. Le domande  di  partecipazione  al  concorso  inviate  con  le
modalita' di cui ai commi 1  e  3  che,  pur  inoltrate  nei  termini
indicati, non pervengano entro cinquanta giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente bando sono archiviate. 
    6 Le domande di partecipazione redatte secondo  le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 3, possono essere annullate, modificate o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    7. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 3  sono  restituite  agli  interessati  per
essere  regolarizzate  entro  cinque   giorni   dal   momento   della
restituzione, se, pur prodotte  nei  termini,  risultano  formalmente
irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte
dall'art. 4. 
    Alle incombenze provvede il Centro di Reclutamento. 
    8 Le domande di partecipazione al concorso sono  archiviate,  con
provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso  in
cui: 
      a) siano presentate o spedite oltre il termine di cui al  comma
1; 
      b) pervengano oltre il termine di cui al comma  5.  e  non  sia
possibile risalire alla data di spedizione; 
      c) pur se spedite entro  tale  termine,  non  pervengano  entro
cinquanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del  presente
bando; 
      d) non siano sottoscritte; 
      e)  non  siano  regolarizzate   entro   cinque   giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui al comma 7. 
    9. I provvedimenti di archiviazione  di  cui  al  comma  8,  sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    10. Tutti i candidati, le cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    11. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla  nomina  a
maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza.