Art. 3 Domanda di ammissione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro quaranta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale. Al termine della procedura di compilazione tutti gli aspiranti, compresi i militari in servizio nella Guardia di finanza, devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e consegnarla o spedirla al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma /Lido di Ostia, entro il sopraindicato termine. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. L'amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande o ad altre cause non imputabili alla stessa. 2. Non sono considerate valide le domande di partecipazione compilate con la procedura informatica ma non presentate o inviate secondo le modalita' di cui al comma 1. 3. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita secondo le modalita' di cui al comma 1. 4. Tutti i militari del Corpo devono comunque consegnare copia della domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego, che curera' tutte le incombenze secondo le diposizioni che saranno impartite dal Centro di Reclutamento. Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda deve essere consegnata al Quartier Generale. 5. Le domande di partecipazione al concorso inviate con le modalita' di cui ai commi 1 e 3 che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengano entro cinquanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. 6 Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 3, possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni. 7. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalita' di cui al comma 3 sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Alle incombenze provvede il Centro di Reclutamento. 8 Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui: a) siano presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1; b) pervengano oltre il termine di cui al comma 5. e non sia possibile risalire alla data di spedizione; c) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro cinquanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando; d) non siano sottoscritte; e) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui al comma 7. 9. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 8, sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 10. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 11. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla nomina a maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza.